Cos’è un’Opa? Significato e funzionamento

Di tanto in tanto, leggendo i giornali anche non prettamente economici o guardando un telegiornale, sentiamo parlare di “Opa”. Un termine tanto breve quanto misterioso, specie per chi non mastica di finanza. Lo scorso anno ne abbiamo sentito parlare per settimane nel caso Mediaset-Vivendi ad esempio. Anzi, in quel caso si parlava di “Opa ostile”. Ma cos’è nel dettaglio un’Opa? E un’Opa ostile? Come funziona un’Opa? Vediamolo di seguito.

Cosa significa Opa

Come si può facilmente intuire, il termine Opa è un acronimo, che sta per Offerta pubblica di acquisto. Ed è disciplinato dagli articoli 02-112 contenuti nel TUF (a sua volta acronimo di Testo unico della finanza), e da alcuni articoli della Consob. Quest’ultima è l’autorità indipendente preposta al controllo che i mercati italiani funzionino senza storture.

Con Opa quindi si intende un’offerta presentata da un qualsiasi soggetto economico (sia pubblico che privato) che vuole acquistare (o far acquistare) un determinato numero di strumenti finanziari (in genere azioni, ma anche ETF, futures, CFD, ecc.) di una determinata società. Che sia essa quotata in Borsa o meno. Consiste, in parole povere, in un annuncio rivolto ad altri soggetti potenzialmente interessati alla stessa società (o a chi già ne possiede i titoli) a disinvestire, vendere, a farsi liquidare.

Perché si parla di offerta “pubblica”? In quanto l’offerta deve essere estesa ad almeno 150 operatori del settore ed occorre darne comunicazione alla succitata Consob, mediante un documento che contenga le motivazioni, i dettagli e le finalità dell’operazione di acquisto. Inoltre, deve riguardare un valore complessivo di titoli pari o superiore a 5.000.000,00 euro.

Sta poi alla Consob leggerla, valutarla e pubblicarla. Mentre la società che ha ricevuto l’offerta, diramerà a sua volta un comunicato in cui fornisce informazioni utili alla valutazione, come ad esempio i suoi dati finanziari, gli eventi verificatisi dopo l’ultima chiusura di bilancio. Oltre ad un proprio parere (che può essere sia favorevole che non favorevole) sull’offerta ricevuta. La scheda di adesione è un ulteriore documento richiesto dalla Consob mediante il quale la società mittente garantisce l’esatto adempimento o la dichiarazione dell’impegno a sottoscrivere prima dell’inizio del periodo d’adesione. Poi, entro 15 giorni dalla ricezione (che raddoppiano in caso si tratta di prodotti non quotati in Borsa), la Consob può chiedere eventuali modifiche o integrazioni. O dare altre garanzie se quelle presentate non sono sufficienti, le quali possono essere reali o anche personali.

Veniamo infine all’ultimo termine che compone l’acronimo OPA: acquisto. L’operazione deve concludersi con un versamento in denaro. Altrimenti, si parlerà di altre operazioni, come Ops (acronimo di Offerta pubblica di scambio) o di Opas (Offerta pubblica di acquisto e scambio, se c’è un mix delle due alternative).

Come funziona Opa

Chiarito il significato di Opa, vediamo meglio come funziona. Partita la Opa, si entra nella cosiddetta fase del passivity rule. Se la società target (ovvero quella oggetto dell’Opa) non dichiara di essere intenzionata ad effettuare la convocazione di un’assemblea dei soci al fine di mettere in campo una strategia difensiva, allora ha l’obbligo di non ostacolare l’Opa. Dall’altro lato, invece, chi ha lanciato l’Opa non può più tirarsi indietro: essa è irrevocabile, diventando vincolata solo se si verificano determinate condizioni. Come ad esempio se si raggiunge un determinato numero di azioni oltre il quale quale l’offerente non è più interessato ad acquistare.

L’Opa poi va intesa come una sorta di asta. Infatti, può anche subentrare una terza società che voglia acquistare quella target, magari offrendo un prezzo più alto e anche su un numero minori di azioni. Il rilancio va però fatto entro dieci giorni dalla scadenza dell’Opa, onde turbare le Borse con offerte dell’ultimo momento. Così, la prima società che ha effettuato l’Opa può anche rilanciare la propria offerta ad un prezzo maggiore, sebbene con l’obbligo di farlo su un quantitativo di azioni non inferiore a quello iniziale. L’asta così prosegue, consentendo anche l’ingresso di ulteriori società. La durata dell’Opa è concordata con la società di gestione del mercato – nel caso in cui oggetto dell’Opa siano strumenti finanziari quotati – o con la Consob in caso di oggetti non quotati. Si va comunque da un minimo di 25 giorni ad un massimo di 40, qualora sa trattasi di OPA volontaria totalitaria o di OPA preventiva; purché in quest’ultimo caso se lanciata su almeno il 60% dei prodotti finanziari. Per tutti gli altri tipi d’offerta la durata oscilla tra i 15 e i 25 giorni.

L’offerente ha facoltà di prorogare questi termini entro e non oltre i 55 giorni. Dovrà essere la Consob a stabilire se la proroga può essere approvata e sempre al fine di garantirne il corretto svolgimento e a tutela degli investitori. Possono poi anche verificarsi casi di proroga automatica di dieci giorni qualora negli ultimi 10 giorni prima della scadenza venga convocato il CDA per attuare misure difensive. Non è invece previsto in alcun caso un accorciamento dei tempi.

L’offerente può anche modificare la sua prima offerta entro tre giorni dalla scadenza purché:

  • non ne riduca il numero di titoli;
  • il corrispettivo totale sia maggiore di un minimo pari al 2% rispetto a quanto offerto inizialmente.

Tipi di Opa

Esistono diversi tipi di Opa, che vediamo di seguito in dettaglio.

Opa volontaria

Si verifica quando è l’offerente che prende l’iniziativa, proponendo lui il prezzo e stabilendo altresì il numero di azioni che intende rilevare. In tal caso, esistono due sottocategorie di Opa volontaria: totalitaria o parziale, a seconda che l’acquirente voglia acquistare tutte le azioni della società target oppure solo una parte minoritaria.

Opa obbligatoria

Trattasi di un’Opa imposta dalla legge. Si verifica quando una società acquista più di un terzo dei titoli di un’altra società. L’ordinamento legislativo vigente gli imporrà di acquistare anche la restante parte delle azioni. Il motivo sta nel fatto che il 30% non è certo una quota maggioritaria, tuttavia consiste in una partecipazione di controllo, che consente di nominare una parte dei componenti del CDA, partecipando pertanto attivamente alla gestione della società. Potendo così promuovere o, di contro, osteggiare quasi tutte le decisioni aziendali. Si dà così ai soci di minoranza la possibilità di vendere agevolmente le proprie azioni possedute, nel caso in cui non gradiscano il cambio o una doppia leadership.

Tale obbligo di acquisto vale anche per chi già detiene il 30% di azioni con diritto di voto e ha acquisito nell’ultimo anno più del 5% del capitale sociale. Così come sussiste anche quando si controlla una società non quotata in borsa. L’offerta va impostata entro 20 giorni dal superamento della soglia prevista e a un prezzo non minore rispetto a quello più alto pagato dall’offerente e da quanti collaborano con lui. Sempre entro i 12 mesi precedenti alla comunicazione dell’Opa e per acquisto di titoli della stessa categoria di appartenenza. In assenza di quest’ultimo caso, l’offerta è da considerarsi ad un prezzo non inferiore a quello medio ponderato di mercato degli ultimi 12 mesi; o del minor periodo disponibile.

L’obbligo di acquisto superato il 30% può venire meno al verificarsi di queste situazioni:

  • qualora siano presenti altri soci che dispongano della maggioranza del diritto di voto mediante ulteriore aumento di capitale;
  • qualora sia presente un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata che sia in crisi;
  • in caso di trasferimento tra società determinato dall’esercizio di diritti di opzione superato per non più del 3%, con l’acquirente che si impegna a cedere le azioni superflue e a non esercitare diritto di voto.
  • In conseguenza ad operazioni di fusione o scissione;

ottenuta a seguito di un’opa totalitaria.

Opa residuale

Questa offerta pubblica di acquisto si verifica quando il 90% delle azioni di una società quotata in Borsa siano nelle mani di un unico soggetto. Nella fattispecie, siamo dinanzi ad un problema di mercato. Il 10% di capitale rimanente non è infatti un flottante sufficiente a garantire una negoziazione in regola. Chi detiene nove/decimi delle azioni è obbligato per legge a cedere entro 4 mesi la più parte delle azioni restanti. O, di contro, a comprare tutte quelle rimaste acquisendo il 100%. Il prezzo di acquisto delle restanti azioni è stabilito da un esperto nominato dal presidente del tribunale del luogo della sede della società emittente. Esso scaturirà dal valore dell’offerta e da quello delle azioni sul mercato negli ultimi sei mesi.

Opa consensuale e ostile

Questi due tipi di Opa vanno più considerati come due sottocategorie delle Opa volontaria e obbligatoria. L’Opa consensuale si verifica quando l’azienda oggetto della scalata è favorevole che la scalata si compia, favorendone il suo compimento. L’Opa ostile invece si verifica quando il CdA della società target si esprime in assemblea in maniera contraria alla scalata. In genere ciò si verifica quando i soci non gradiscono la società che ha effettuato l’Opa. E questo è appunto il caso di Mediaset che si è opposta alla scalata della francese Vivendi.

Opa di concerto

Detta anche acquisto di concerto, si verifica quando tra i soggetti che detengono titoli azionari (che siano persone fisiche o giuridiche) si verificano queste relazioni:

  • parti che aderiscono ad un patto, anche nullo, atto a regolamentare il diritto di voto degli stessi all’interno delle assemblee di società quotate o loro controllanti;
  • amministratori o direttori generali di una medesima società, e la stessa società di cui fanno parte;
  • soggetti legati tra loro da rapporti di controllo, che sia un soggetto e le società da esso controllate, o che siano le società sottoposte ad un comune controllo.

In questi casi le precedenti soglie del 30 e del 90 percento vanno conteggiate sommando le azioni possedute da ciascuna delle parti in causa. L’obbligo di OPA grava solo su alcuni soggetti. Ovvero quanti aderiscono ad un patto che regolamenta il diritto di voto anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei 12 mesi che precedono la stipulazione del patto.

Opa a cascata

In questo caso si lancia un’Offerta pubblica di acquisto di tipo totalitaria sulle azioni ordinarie delle società quotate di cui si arriva a detenere indirettamente una partecipazione superiore alla soglia del 30% prevista in questo caso. Essa è prevista per legge al fine di eludere la furbizia di acquisire società controllanti con lo scopo di controllare tutte le controllate.

Devono verificarsi queste condizioni:

il soggetto è titolare di una determinata percentuale delle azioni ordinarie della società “madre”:

  • un terzo se la società stessa è quotata,
  • metà delle azioni se non quotata;
  • quando la somma delle azioni possedute dal soggetto in maniera diretta sommata a quelle possedute mediante la società madre, supera la soglia del 30%.

Per essere incluse nella somma, devono verificarsi queste condizioni:

  • la partecipazione rappresenti più del 30% delle attività nello stato patrimoniale della società madre;
  • costituisca l’immobilizzazione più alta iscritta a bilancio, o ancora la parte principale del prezzo di acquisto della società stessa.

Cosa può fare una società target per respingere un’Opa

Quali sono gli strumenti difensivi che la legge mette a disposizione della società Target intenzionata a mettere in campo un’Opa ostile? Sostanzialmente tre:

  • Cavaliere bianco (o white Knight): la società Target può invogliare una terza società a presentare una propria offerta per contrastare quella dello scalatore non gradito. Il nome dal sapore fiabesco, rievoca proprio l’intervento di un eroe che salvi la principessa dalle brutte intenzioni di un bruto;
  • Opa più onerosa: la società target cerca di disincentivare la società scalatrice aumentando il prezzo delle proprie azioni. Questa operazione può essere effettuata tramite aumento del capitale sociale; la conversione da azioni con diritto di voto parziale ad azioni con voto pieno; acquisendo azioni proprie che ne sostengano la quotazione.
  • cedendo determinate attività o rami d’azienda sempre con la speranza di disincentivare l’interesse dello scalatore. Quest’ultima scelta è da considerarsi la soluzione estrema più disperata: è come incendiare parte della propria casa, ad esempio, per renderla meno appetita.

Casi di Opa italiani più celebri

Nell’ordinamento giuridico italiano, l’Opa è stata istituita nel 1992. Il primo caso più eclatante va fatto risalire a sette anni dopo, quando nel 1999 Olivetti tentò la scalata di Telecom. Non a caso, fu definita la madre di tutte le Opa, oltre ad essere considerata la più importante scalata nella storia del diritto italiano. Muoveva infatti 61mila miliardi di vecchie lire. Diversi anni dopo, nel 2011, i francesi di Lactalis tentarono di acquistare l’83% di Parmalat, mentre qualche mese fa i francesi hanno completato l’operazione acquistando le azioni residuali. L’anno dopo, invece, toccò a un’Opa “in famiglia”: quella di Edizione Srl su Benetton; la prima era la holding della seconda e ne ha acquistato la totalità delle azioni per poterla privatizzare. Nel 2015, poi, i cinesi della ChemChina rilevarono Pirelli, con la conseguente eliminazione dell’ex azienda di Tronchetti Provera da Piazza Affari.

Infine, giungiamo alla succitata Opa “ostile” di Vivendi su Mediaset. Che ha tenuto banco nelle cronache finanziarie di quasi tutto lo scorso anno. I francesi di Vivendi hanno raggiunto il 29,94% delle azioni Mediaset. Un po’ meno rispetto alla soglia che, come abbiamo visto, farebbe scattare l’Opa obbligatoria (il 30%). Alla vigilia di Natale del 2016, il Ceo di Vivendi Arnaud De Puyfontaine ha negato alla Consob la volontà di rilevare Mediaset tramite Opa, affermando invece di voler trovare un accordo con la società sita a Cologno Monzese. Considerando anche di esserne diventati i secondi azionisti. Proprio in virtù di ciò, lo scorso aprile AGCOM (acronimo di Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni), ha accertato che la posizione di Vivendi “non risulta conforme alle prescrizioni di cui al comma 11 dell’articolo 43 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, in ragione delle partecipazioni azionarie dalla stessa detenute nelle società Telecom Italia e Mediaset”. Infatti Vivendi è anche proprietaria del 23,9% delle azioni di Tim.

In virtù di ciò, l’AGCOM ha imposto a Vivendi di rimuovere la posizione vietata in cui si trova entro un anno, nonché di esporre entro due mesi un piano d’azione con la quale la società francese intende ottemperare all’ordine. Cosa rischia Vivendi se non lo fa? Una salata sanzione amministrativa, come previsto dalla legge 249 del 1997; il che significa una multa commisurata in un valore compreso tra il 2 e il 5 per cento del suo fatturato. Mediaset si è detta ovviamente entusiasta del provvedimento, visto che il rischio serio era quello di ritrovarsi controllata da una società che non gradiva. In generale, l’Italia avrebbe perso un’altra grande azienda per mano dei francesi.

Il decreto anti-scalate

Il 23 marzo 2011, il Consiglio dei ministri dell’allora Governo Berlusconi, ha varato il cosiddetto decreto antiscalate, al fine di salvaguardare l’italianità di imprese come Edison e Parmalat. All’epoca appetite da società straniere (abbiamo prima visto come poi la seconda sia stata rilevata da francesi). Come funziona questo decreto? Autorizza il ministro dell’Economia a creare un apposito fondo strategico, partecipato dalla Cassa Depositi e prestiti, con lo scopo di «assumere partecipazioni in società di interesse nazionale rilevante in termini di strategicità del settore, di livelli occupazionali».

Evoluzione dell’Opa in Italia

Come detto, l’Opa è stata introdotta in Italia nel 1992, tramite una legge a firma di Enzo Berlanda, che poi proprio da quell’anno fino al 1997, è stato proprio presidente della Consob. Il primo caso in assoluto di Opa è stato quello verificatosi nel novembre del 1992 dalla Gafi, holding del gruppo Andidero, sul gruppo Ausiliare, allora controllato dalla famiglia Cabassi.

Negli anni la legislazione ha subito degli aggiornamenti. Nel 1998 il Tuf ha introdotto l’Opa obbligatoria in caso si superi la soglia del 30%. Mentre una riforma varata dieci anni dopo, tra il 2007 e il 2009, ha modificato il meccanismo di modifica del prezzo, basato sull’offerta più alta per comprare la società target.

Il mancato ottemperamento delle leggi che regola l’Opa può comportare pensati sanzioni amministrative e sanzioni penali. Tra queste ultime, ad esempio, quella per il reato di manipolazione di mercato.

Opa e Fisco

Cosa comporta l‘Opa in materia fiscale? Partiamo col dire che vendere azioni costituisce un incremento di liquidità rispetto alla diminuzione di un’immobilizzazione finanziaria, che si iscrive a bilancio al suo costo storico d’acquisto. Ovvero la sua quotazione di Borsa quando è stato acquistato. La tassazione scaturisce dal fatto che la differenza tra prezzo di vendita o quello di acquisto fa sorgere una minusvalenza o una plusvalenza a seconda dei casi. E quella va tassata.