SIM (Società di Intermediazione Mobiliare): cos’è, cosa fa, requisiti normativi

Nel sistema finanziario opera una pluralità di soggetti che assicurano la connessione tra i nuclei di produzione del risparmio ed i nuclei di realizzazione degli investimenti. Tra questi gli intermediari creditizi occupano una posizione di maggior rilievo in termini sia di funzioni svolte, sia di volumi di risorse intermediate. Per comprendere appieno le attività e tipologie di intermediari finanziari, occorre operare la seguente distinzione:

  • Esercizio del credito: credito a breve-medio o lungo periodo esercitato da Banche; leasing finanziario riservato a Banche e Società di leasing finanziario; factoring riservato a Banche e Società di Factoring; credito al consumo riservato alle Banche e Società di credito al consumo;
  • Finanziamento mobiliare: assunzione di partecipazioni nel capitale delle imprese riservata alle Finanziarie di partecipazione, società di merchant capital e di venture capitale ed alle Banche; sottoscrizione e collocamento di titoli riservati alle SIM (società di intermediazione mobiliare), alle Società di merchant banking, Banche;
  • Negoziazione di titoli in conto proprio o per conto di terzi: Banche e SIM;
  • Gestione del risparmio: individuale esercitata dalle Banche, SIM e SGR o collettivo esercitata da SGR e SICAV.

Da ciò si capisce che via un sensibile incremento del numero di operatori in netta concorrenza con le banche ed un ampliamento delle attività da esse esercitabili in ordine al profilo temporale delle operazioni che alla varietà delle medesime (si pensi al finanziamento mobiliare e al credito di medio-lungo termine). Tra questi hanno assunto un ruolo crescente le SIM.

Sim, Società di Intermediazione Mobiliare: considerazioni iniziali

Introdotte nell’ordinamento domestico con la Legge 2 gennaio 1991, n.1, esse possono prestare i servizi di investimento nei confronti del pubblico, tra i quali si annoverano le seguenti attività, tutte aventi per oggetto strumenti finanziari: la negoziazione per conto proprio e per conto di soggetti terzi, il collocamento, la gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, la ricezione e la trasmissione di ordini nonché la mediazione.

Sotto il profilo operativo si nota una prevalenza di società monofunzionali o con polifunzionalità parziale, dedite soprattutto alla gestione di patrimoni individuali e/o al collocamento sul mercato di valori mobiliari per conto della clientela.

Società di Intermediazione Mobiliare: cos’è e disciplina normativa di riferimento

Come sancito dal “Testo unico in materia di intermediazione finanziaria” o semplicemente TUF, articolo 26 del d.lgs. n.58 del 25 febbraio 1998, le imprese di investimento diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari vigilati, le quali possono svolgere attività di negoziazione per conto proprio (brokerage) o per conto terzi (dealing).

Le SIM possono inoltre prestare professionalmente, nei confronti del pubblico, i servizi accessori e altre attività finanziarie, nonché le attività connesse o strumentali. Differentemente dalle SGR, le Società di Intermediazione Mobiliare debbono richiedere l’autorizzazione alla Consob che, dietro parere Banca d’Italia, concedono l’autorizzazione all’esercizio ed all’espletamento dei servizi di investimento.

Società di Intermediazione mobiliare: requisiti necessari per ottenere l’autorizzazione e Albo

Come già anticipato, le SIM per poter ottenere l’autorizzazione da Consob, dietro parere di Bankitalia, devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali per l’iscrizione in Albo (cfr. art. 19 del TUF):

a) sia adottata la forma della società per azioni;

b) la denominazione sociale comprenda le parole “società di intermediazione mobiliare”;

c) la sede legale e la direzione generale della società siano situate nel territorio della Repubblica;

d) il capitale versato sia di ammontare non inferiore a quello determinato in via generale dalla Banca d’Italia;

e) venga presentato, unitamente all’atto costitutivo e allo statuto, un programma concernente l’attività iniziale, oltre che una relazione sulla struttura organizzativa;

f) i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione, controllo abbiano i requisiti di professionalità e onorabilità indicati nell’art. 13;

g) i partecipanti al capitale abbiano i requisiti di onorabilità e di idoneità stabiliti dall’art. 14;

h) la struttura del gruppo di cui fa parte la SIM non sia tale da pregiudicare l’effettivo esercizio della vigilanza sulla società stessa e siano fornite le informazioni richieste ai sensi dell’art. 15, comma 5.

La Consob, sentita Bankitalia, autorizza entro 6 mesi dalla presentazione della domanda l’esercizio dei servizi e delle attività di investimento da parte delle Sim. Rilasciata l’autorizzazione la CONSOB iscrive la SIM in un apposito albo (art. 20 TUF):

  1. “La Consob iscrive in un apposito albo le Sim e le imprese di investimento extracomunitarie. Le imprese di investimento comunitarie sono iscritte in un apposito elenco allegato all’albo.
  2. La Consob comunica alla Banca d’Italia le iscrizioni all’albo.
  3. I soggetti indicati nel comma 1 indicano negli atti e nella corrispondenza gli estremi dell’iscrizione all’albo o all’elenco”.

SIM: Vigilanza ed applicazione normativa

Le SIM, come imprese di investimento, sono soggette alla vigilanza della Consob e della Banca d’Italia, viene applicata la disciplina speciale sui provvedimenti ingiuntivi e sulle crisi prevista dagli artt. 51-60 TUF. In particolare, il Presidente della Consob, sentito il Governatore di Banca d’Italia, può disporre in via d’urgenza la sospensione degli organi di amministrazione della SIM e nomina un commissario che ne assuma la gestione. Si tratta di situazioni “eccezionali” ovvero quando ove ricorrano le situazioni di pericolo per i clienti e per i mercati e/o risultino gravi irregolarità nell’amministrazione ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie.

SIM: attività di negoziazione titoli

Le Società di Intermediazione Mobiliare sono SpA che espletano una serie di servizi di consulenza e di intermediazione mobiliare; tra di esse espletano l’attività di negoziazione titoli per conto terzi, ovvero brokerage e per conto proprio, ovvero dealing. Sulla disciplina in materia di negoziazione è intervenuta la normativa della Consob che ha chiarito definitivamente la distinzione intercorrente tra l’una e l’altra dato che l’art. 1, comma 5, del TUF menziona tra i servizi di investimento la “negoziazione per conto proprio” (lett. a) e la “negoziazione per conto terzi” (lett. b).

La Consob ha avuto modo di precisare che, con l’attività di negoziazione per conto proprio o di dealing, le compravendite o la negoziazione di valori mobiliari (Titoli) avvengono sempre ad iniziativa della SIM per accrescere i propri introiti e, non su richiesta e nell’interesse del pubblico degli investitori. Sotto altro profilo, la SIM espleta attività di negoziazione titoli per conto terzi o brokerage: sul mercato telematico dei titoli di Stato, MTS, la stessa SIM può espletare professionalmente l’esecuzione di ordini di clienti, anche qualificati. Essa costituisce il fulcro e l’essenza dell’attività di intermediazione mobiliare ed è, in questa attività, che la SIM espleta la sua attività di consulenza in materia di investimenti, fornendo indicazioni personalizzate di investimento in strumenti finanziari, che tengano in considerazione le conoscenze e l’esperienza del cliente, la sua situazione finanziaria ed i suoi obiettivi di investimento, con particolare riguardo all’orizzonte temporale e alla propensione al rischio.