Obbligazioni convertibili in azioni: cosa sono e quale disciplina legislativa le caratterizza

Le società per azioni possono essere titoli di credito di massa (valori mobiliari) anche per la raccolta di capitale di prestito; le obbligazioni o i bond costituiscono il tipico e tradizionale titolo di credito (nominativo o al portatore) che rappresentano frazioni di uguale valore nomiale con uguali diritti di un’unitaria operazione di finanziamento a titolo di mutuo. I titoli obbligazionari documentano un credito verso la società ed un credito assoggettato alla disciplina legale del mutuo. In questa guida trattiamo le obbligazioni convertibili in azioni con riguardo alla fonte normativa e alla competenza degli organi societari.

Differenze azionista ed obbligazionista

Netta è la distimzione che intercorre tra azioni ed obbligazioni: l’azione attribuisce la qualità di socio e di compartecipe ai risultati (positivi e negativi) dell’attività imprenditoriale; l’obbligazione attribuisce la qualità di creditore della società. L’obbligazionista, diversamente dall’azionista ha diritto ad una remunerazione periodica fissa (interessi), normalmente svincolata dai risultati economici della società; ha, inoltre, diritto al rimborso del valore nomiale del capitale prestato alla scadenza pattuita. L’azionista ha diritto al rimborso del suo apporto solo in sede di liquidazione della società e sempre che residui un attivo netto dopo che sono stati soddisfatti tutti i creditori, compresi gli obbligazionisti. Inoltre, la quota di liquidazione dell’azionista può essere superiore o inferiore al valore nominale del conferimento eseguito.

Tipi speciali di obbligazioni: le obbligazioni convertibili

Fra i tipi speciali di titoli obbligazionari, possono essere annoverate le obbligazioni a premio, partecipanti, subordinate, in valuta estera, con warrant e quelle convertibili in azioni. Proprio le obbligazioni convertibili in azioni, oggetto di interesse di questa guida, sono quelle che attribuiscono all’obbligazionista la facoltà di trasformare il proprio credito in una partecipazione azionaria della società emittente (procedimento diretto) o di altra società alla prima collegata (procedimento indiretto).

La disciplina normativa delle obbligazioni convertibili in azioni è contenuta all’articolo 2420 bis Codice Civile (introdotto dalla Legge 216/1974), rimasta sostanzialmente invariata con la riforma del 2003. tale norma regola le obbligazioni convertibili della stessa società di futura emissione (procedimento diretto).

Sono queste le obbligazioni che attribuiscono il diritto di sottoscrivere azioni della stessa società, in base ad un prefissato rapporto di cambio, utilizzando come conferimento le somme già versate al momento dell’acquisto dei titoli obbligazionari. Chi esercita il diritto di conversione cessa di essere obbligazionista e diventa azionista della società.

Emissione obbligazioni convertibili: disciplina

Norme specifiche sono dettate per l’emissione delle obbligazioni convertibili: devono essere offerte in opzione agli azionisti ed ai possessori di obbligazioni convertibili precedentemente emesse (articolo 2441, primo comma, Codice Civile).

Per salvaguardare l’effettività del capitale sociale, è stato disposto che:

  • la delibera di emissione delle obbligazioni convertibili non possa essere adottata se il capitale sociale precedentemente sottoscritto non è stato integralmente versato,
  • le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per somma inferiore al valore nominale, trovando applicazione il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell’articolo 2346 c.c.

Il suddetto articolo sull’emissione delle azioni recita: “La partecipazione sociale è rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l’emissione dei relativi titoli o prevedere l’utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.

Se determinato nello statuto, il valore nominale di ciascuna azione corrisponde ad una frazione del capitale sociale; tale determinazione deve riferirsi senza eccezioni a tutte le azioni emesse dalla società.

In mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, le disposizioni che ad esso si riferiscono si applicano con riguardo al loro numero in rapporto al totale delle azioni emesse.

A ciascun socio è assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. Lo statuto può prevedere una diversa assegnazione delle azioni.

In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.

Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell’apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nell’assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione.

Si richiede che siano rispettate, già in sede di emissione delle obbligazioni, le condizioni richieste per l’emissione di nuove azioni (articolo 2346 e 2438 c.c.). Anche le obbligazioni convertibili non possono essere emesse per ammontare che ecceda il limite generale fissato ai sensi dell’articolo 2412 c.c.

Competenza: Assemblea straordinaria

Competente a deliberare l’emissione delle obbligazioni convertibili è l’assemblea straordinaria. L’atto costitutivo o una successiva modifica dello stesso possono attribuire agli amministratori la facoltà di emettere obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni.

La stessa assemblea che delibera l’emissione delle obbligazioni deve determinare il rapporto di cambio, nonchè il periodo e le modalità di conversione. Deve, inoltre, contestualmente deliberare l’incremento del capitale sociale per un ammontare corrispondente al valore nominale delle azioni da attribuire in conversione. L’aumento di capitale deliberato sarà sottoscritto parzialmente via via che gli obbligazionisti eserciteranno il diritto di conversione.