MiFID 2: tutte le novità sulla nuova normativa

Cos’è MiFID 2? Cosa cambia con MiFID 2? Chi sono i soggetti coinvolti dal MiFID? Tra le novità che il 2018 porterà in dote, troviamo il MiFID 2. Entrata in vigore il 3 gennaio. Il quale introduce importanti modifiche nel mercato finanziario europeo. Viene già considerato una delle direttive europee che porterà un grande impatto nei confronti degli intermediari finanziari (vale a dire banche, SGR, SIM,etc.). MiFID 2 parte dagli obiettivi della direttiva di partenza (MIFID 1), ma ne amplifica il campo di azione. Come ad esempio verso gli strumenti finanziari non regolamentati, e finirà per coinvolgere anche quanti ad oggi operano su diverse piazze finanziarie, anche “over the counter” e “commodities”.

MiFID 2 sarà collegata ad altre normative/direttive anch’esse sottoposte ad una revisione e rielaborazione, come l’OTC, la regolamentazione delle infrastrutture di post-trading OTC, il MAD (Direttiva Market Abuse), SDA (Sistemi di Deposito Accentrato), la SLD (Securities Law Directive, SLD).

Ma vediamo nel dettaglio quali sono le novità apportate da MiFID 2 e quali soggetti coinvolge.

MiFID 2 obiettivi

Quali sono gli obiettivi del MiFID 2? Rendere la legge tale da poter far crescere la trasparenza e la tutela dei clienti. Secondo quanto stabilito dalla UE, le regole estese avranno un grande impatto su tutti i trader e a quanti operano sui mercati finanziari compreso banche e broker. Quindi, in poche parole, le nuove norme sono rivolte a tutti gli aspetti del trading online intracomunitario.

Così facendo, tutti i broker nonché le banche, devono cambiare i loro sistemi, in quanto le novità introdotte con Mifid II, hanno proprio lo scopo di trasformare l’industria finanziaria dell’Europa. Il tutto per offrire una maggiore protezione agli investitori ed una maggiore trasparenza su tutti gli asset e su tutti i beni negoziabili: dalle azioni al reddito fisso, passando per i fondi negoziati fino al Forex.

Non a caso, per redigere il MiFID II ci sono voluti 7 anni dato che conta su oltre un milione e quattrocentomila paragrafi di regole. Destinati sicuramente pure ad aumentare. Mentre gli enti di regolamentazione completeranno gli standard finali nei prossimi mesi. Sono inclusi anche nuovi aggiornamenti e normative che entreranno a far parte della MiFID II.

Del resto, la prima MiFID è entrata in vigore nel novembre 2007 e in tutti questi anni sono cambiate tante cose che hanno portato nuove sfide alle istituzioni.

MiFID 2 a chi è rivolto

Quali sono i soggetti destinatari del MiFID 2? Eccoli di seguito:

  • Banche di investimento
  • SGR tradizionali (Società di Gestione del risparmio), immobiliari e speculative
  • SIM (Società di investimento mobiliare), Broker e Dealer
  • Gestori di mercati regolamentati, di infrastrutture di mercato (es. piattaforme di trading, data aggregator) e internalizzatori sistematici
  • Banche e società che forniscono servizi di consulenza e gestione di patrimoni
  • Energy & Commodity player

Per quanto riguarda le aziende, al suo interno MiFID 2 porterà cambiamenti su 2 livelli:

  • a livello strategico: influenzando le modalità del business scelto e i modelli di “governance”
  • a livello operativo: richiedendo importanti interventi sui processi, sulle procedure e sulla infrastruttura tecnologica.

Nelle attività esterna alle imprese, invece, l’impatto principale riguarderà le modalità di interazione della stessa con i mercati, con i clienti e quanti risultano coinvolti nelle compravendite.

Di seguito vengono elencati alcuni dei cambiamenti apportanti per la nuova MiFID 2 su alcune aree.

MiFID 2 cosa cambia

Ecco tutte le novità apportate da MiFID 2 divise per settore:

a) Struttura del mercato:

  • Ridefinizione dei “requisiti di ammissione al Trading”
  • Rinnovamento ed estensione della definizione dei mercati di scambio organizzativi
  • Rafforzamento della vigilanza su tutti i mercati di scambio organizzativi
  • Rinnovamento ed ampliamento della definizione di trading automatizzato (incluso il trading ad alta frequenza).

b) Trasparenza prima e dopo la vendita:

  • Estensione dei requisiti di trasparenza prima e dopo il “trading”
  • Richiesta per le società che operano sui mercati OTC di segnalare gli scambi in specifici report di post trading;
  • Pubblicazione tempestiva dei dati di post trading.

c) Consolidamento dei dati di post trading:

  • Introduzione di specifici criteri per il consolidamento dei dati di post trading a livello Europeo
  • Riduzione dei costi di accesso ai dati di post trading per gli investitori.

d) Derivati sulle materie prime:

  • Rafforzamento dei poteri dei Regolatori allo scopo di avere un controllo più rigoroso delle posizioni in derivati su materie prime
  • Applicazione di MiFID 2 pure alle Commodity Firms

e) Segnalazioni ed allineamento sulle transazioni finanziarie:

  • Allineamento dei requisiti MiFID e Market Abuse
  • Estensione degli obblighi di segnalazione degli strumenti finanziari ammessi sul MTF e OTF

f) Massima protezione per i Clienti/investitori:

  • Innalzamento del livello di informazione fornite ai clienti sui prodotti finanziari complessi
  • revisione della normativa sugli “inducements”

MiFID 2 cosa cambia per aziende

Cosa devono fare aziende con introduzione di MiFID 2?

MiFID 2 introduce requisiti più severi rispetto alla prima versione a quanti sono coinvolti nei mercati finanziari, coinvolgendo diverse figure professionali esperte, interne ed esterne alle aziende. Al fine di una opportuna gestione dei cambiamenti organizzativi e dei sistemi di trading.

Da parte loro, se le aziende vogliono adeguarsi al meglio alle novità introdotte dal MiFID 2, dovranno impegnarsi nei seguenti rami di attività:

  • Strategia: analizzare al meglio le opzioni strategiche che scaturiscono dalla direttiva MiFID 2
  • Conto economico: valutare al meglio gli impatti potenziali che la direttiva porterà sui ricavi
  • pianificazione: impostare al meglio le tempistiche, definire quali sono le priorità e valutare i costi di implementazione necessari
  • regolamentazione: verificare le connessioni e le differenze con gli altri cambiamenti normativi in atto e coordinare gli eventuali interventi necessari
  • politica aziendale: analizzare gli impatti che la politica aziendale porta sugli investitori
  • formazione: formare il personale dipendente per gestire al meglio il cambiamento

MiFID 2 cosa cambia per consulente finanziario

Cosa cambia per i consulenti finanziari con entrata in vigore del Mifid 2? Abbiamo visto come la sua entrata in vigore sia partita il 3 gennaio 2018, malgrado il fatto che le operazioni per adeguare le normative nazionali alla direttiva europea 2014/65/UE sono continuate in maniera ininterrotta.

La Consob, basandosi sulle “Guidelines for the assessment of knowledge and competence” dettate dell’ESMA, nell’ambito della consultazione tenutasi nel dicembre 2016, si è concentrata sui seguenti punti:

  • elenco delle qualifiche che soddisfano i criteri stabiliti dall’ESMA
  • periodo di tempo necessario per acquisire una esperienza di livello adeguato a provare che si possiedano le competenze e le conoscenze necessarie per espletare i compiti assegnati
  • periodo di lavoro “sotto la supervisione”da parte del personale privo di qualifiche idonee e/o dell’esperienza adeguata.

I nuovi requisiti per diventare consulente finanziario sono:

  • diploma di laurea, con superamento di esami sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli Orientamenti ESMA. O, alternativamente, un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale, ma che sia integrato da un ulteriore titolo o da una abilitazione che preveda il superamento di uno specifico esame sugli argomenti individuati ai punti 17 e 18 degli orientamenti dell’ESMA
  • iscrizione all’Albo di categoria. La Consob – organo di controllo sui mercati finanziari – indica a 12 mesi la durata dell’esperienza lavorativa idonea a dimostrare le capacità di svolgere il servizio di consulenza di quanti possiedono uno dei due titoli sopra descritti
  • la Consob sta ipotizzando di prevedere per il personale che non sia in possesso di un titolo idoneo e/o di un’esperienza adeguata, di operare “sotto supervisione” per un lasso di tempo massimo di 4 anni, fino a che il consulente in prova non abbia dimostatoi di avere finalmente i requisiti previsti dall’ESMA

Per agente collegato si intende la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, svolge le seguenti attività:

  • promuove servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti
  • riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari
  • colloca strumenti finanziari o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari

Nel nostro Paese, la legislazione non prevede l’agente collegato italiano in forma di persona giuridica: il nostro Paese è quindi l’unico in Europa a non ammettere entrambe le forme di agente collegato. In Italia questa figura è riconducibile al consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede.

MiFID 2 cosa cambia per Broker

Cosa cambia per i Broker con MiFID 2? Essi sono obbligati ad eseguire le operazioni su piattaforme regolamentate ed aperte. Ma pone anche come obbiettivo primario, la limitazione delle offerte tra broker e broker che non sono dichiarate. Ciò avviene soprattutto in settori come:

  • materie prime
  • bond
  • petrolio

Per poter proteggere il mercato finanziario, gli algoritmi devono essere registrati regolarmente presso gli enti di regolamentazione. Ma prima di entrare in vigore, devono essere testati e comprendere anche i cosiddetti «interruttori», vale a dire quegli strumenti che permettono lo stop delle operazioni e del funzionamento stesso.

Le nuove leggi intendono rivoluzionare il modo in cui le banche fanno trading, nonché le istituzioni che negoziano titoli e obbligazioni europee in tutto il mondo. Comunque, occorre dire che i broker finanziari si sono già messi al lavoro al fine di adeguare le loro offerte alle regole introdotte da MiFID 2. Per istituire dei report sui dati e adempiere al regolamento. Ma tutto ciò ha un prezzo, stimato intorno ai 700 milioni di euro.

La nuova regolamentazione vuole controllare il mercato dei servizi finanziari, intendendo per essi anche banche ed investitori istituzionali, come anche Borse e broker, ma anche gli hedge fund e gli operatori ad alta frequenza. Se quindi un gestore di fondi vuole acquistare un prodotto sottostante elencato nell’UE – si pensi ad una opzione HSBC a Hong Kong – essa dovrà rientrare nel campo di applicazione della Mifid II.

Altra novità sarà la soppressione definitiva della negoziazione via telefono, la quale ancora oggi esiste. Spostando invece tutta le negoziazione nelle piattaforme di trading, fornite di migliori strumenti di audit e di sorveglianza. Ciò comporterà un’ondata di dati, misurata in petabyte.

Devono essere le istituzioni a dover segnalare immediatamente molte più informazioni nella maggior parte delle operazioni eseguite per conto dei clienti. Devono cioè inviare molti più dati in merito al prezzo ed al volume. Tutte le negoziazioni e tutte le operazioni saranno datate, a 100 microsecondi per alcune, mentre le informazioni nei documenti per la transazione delle transazioni si estenderanno a più di 65 campi.

Si deve poi anche considerare che tutti gli archivi devono essere conservati per almeno 5 anni. Banche e broker – vale a dire quanti mettono a disposizione piattaforme per il trading online – devono dimostrare alle autorità che hanno offerto il miglior prezzo possibile per eseguire in totale trasparenza le loro operazioni di trading.

MiFID 2 cosa cambia per compensi

Dai primi commenti è emersa anche l’intenzione della Commissione Europea di rendere obbligatoria l’indipendenza nelle attività di consulenza, cioè chi esercita tale professione non può richiedere compensi/incentivi di alcun tipo, ma l’unico compenso ritenuto valido è quello che è disposto a pagare il cliente.

Nel nuovo tipo di sistema di consulenza descritto all’interno della bozza di consultazione, relativa alla revisione della MiFID, l’intermediario (Banca, Sim, etc.) deve spiegare al cliente in maniera chiara e trasparente il livello e la tipologia di consulenza, il grado di autonomia e di indipendenza che riesce a garantire ed il compenso che il cliente deve dare.

Ciò significherebbe in poche parole che per i promotori finanziari si avrà un nuovo sistema di remunerazione fondato su parcella/compenso diretto pagato dal cliente.

Tra gli addetti ai lavori vi sono ovviamente tante perplessità.

Cosa cambia per i compensi dei professionisti finanziari con introduzione MiFID 2? La logica entro la quale si muove la nuova direttiva europea è quella di ritenere la consulenza indipendente e a pagamento l’unico modo possibile per vendere prodotti/servizi finanziari qualcosa di limitativo. Anche perché così facendo verrebbero esclusi molti tipi di professionisti, che finora hanno esercitato attività di consulenza. Invece si ritiene la cosa migliore quella di dare una maggiore attenzione al profilo personale del cliente e alle sue effettive esigenze, lasciando così libero il mercato.

MiFID 2 storia

Qual è la storia della MiFID 2? Ecco come ci siamo arrivati:

  1. 1 NOVEMBRE, 2007: entra in vigore la prima normativa MiFID
  2. 8 DECEMBRE, 2010: a tre anni dal suo lancio, l’European Commission lancia le consultazioni per rivedere la Mifid
  3. 20 OTTOBRE, 2011: la commissione Europea formalizza la MiFID II la quale rivede anche se in modo parziale la vecchia normativa MiFID e decreta la nuova regolamentazione Mifir
  4. APRILE – LUGLIO 2014: le istituzioni Europee adottano formalmente le nuove regole Mifid II
  5. 28 SETTEMBRE, 2015: l’Esma, l’ente di regolamentazione pan-Europeo, pubblica le suen proposte per trasformare la legge in standard tecnici
  6. OTTOBRE 2015: l’Esma avverte la Commissione Europea che non sarà possibile lanciare la MiFID 2 entro inizio 2015 come si era annunciato
  7. FEBBBRAIO 2016: l’Unione Europea formalmente ritarda di un ulteriore anno l’introduzione della MiFID II di un anno. Ma ne passeranno invece due
  8. 3 GENNAIO, 2018: Mifid II e Mifid vengono applicate da tutti gli stati membri dell’Unione Europea

MiFID 2 caratteristiche

Quali sono le caratteristiche della nuova normativa europea MiFID 2? Ricapitolando, eccole di seguito:

  • MIFID: acronimo di Markets in Financial Instruments Directive (Direttiva 2004/39/CE)
  • Emanata dal Parlamento Europeo nel lontano Aprile del 2004
  • sostituisce la Investment Services Directive (ISD, Direttiva 93/22/CEE)
  • Obiettivo: tutelare l’investitore durante le fasi di scelta dei servizi di investimento.

MiFID 2 funzioni

Quali sono le funzioni della normativa europea MiFID 2 entrata in vigore dal 3 gennaio 2018? Le seguenti:

  • divulgazione al pubblico di dati sulla trasparenza delle negoziazioni
  • eliminazione delle barriere per l’ accesso alle compensazioni
  • negoziazione di derivati
  • attività di vigilanza
  • operatività Paesi terzi.
  • Definizione di tutti i requisiti relativi a prestazione dei servizi di investimento; esenzioni normative; norme di condotta nei confronti degli investitori ad opera delle società di investimento; requisiti organizzativi per le negoziazioni; quadro sanzionatorio; operatività Paesi terzi.

MiFID 2 quali rischi per risparmiatori

Quali sono i rischi che corrono i risparmiatori con introduzione di MiFID 2? Abbiamo detto che il MiFID 2 comporta dei costi al fine di adeguarsi a quanto dispone, ma anche alla rinuncia da parte di banche e broker di certe furbate. Quindi il rischio è che tali soggetti finanziari siano sempre pronti a trovare il modo per raggirare le rinunce a cui essa richiama inserendo altri costi. La novità principale a cui sono richiamati è una maggiore trasmissione di dati e un innalzamento dello standard di qualità della consulenza finanziaria e delle competenze e conoscenze dei professionisti.

Come visto, in sintesi, la MiFID 2 richiama i Broker a questi compiti:

  • obbligo di trasparenza
  • separazione tra consulenza indipendente e non indipendente
  • adeguatezza della prestazione del servizio

MiFID 2 cosa cambia per dark pool

La MiFID 2 introduce una stretta anche per quanto concerne la cosiddetta Dark pool, nomignolo affibbiato ai mercati privati. Che tendono a sfuggire alle norme su trasparenza appannaggio degli investitori. Non a caso, non manca chi tra banche e broker ritenga che i regolatori si stiano spingendo troppo oltre nella ricerca di trasparenza. Solamente la messa a punto della normativa richiede ai broker una raccolta di dati su 15 milioni di strumenti finanziari provenienti da circa 300 punti di negoziazione. I contrari alla MiFID II credono che, costringendo alla divulgazione dei prezzi, la normativa ponga il rischio di inibire il trading e di ridurre la liquidità sul mercato. Il tutto, a danno dei profitti delle banche.

Banche e Broker ritengono che le linee guida che limitano la quantità di titoli che possono essere scambiati nelle cosiddette dark pool sono semplicemente inoperabili e spingerebbero i trader a cercare nuove scappatoie per preservare il proprio anonimato. Invece, l’Unione europea ritiene che tramite MiFID 2 si ripristini la fiducia e si rafforzi la tutela dei consumatori, promuovendo la concorrenza e incoraggiando una ricerca più indipendente.

Del resto, l’Ue sa bene che dopo quanto accaduto nel 2008, i mercati finanziari hanno subito un duro colpo in termini di credibilità. Ma, al contempo, proprio dal 2009 è nato un nuovo asset di cui tener conto: le criptovalute. Le quali, per il loro essere virtuali e per la loro volatilità eccessiva, stanno avvicinando un po’ troppi improvvisati e inesperti (per non dire dilettanti allo sbaraglio). Pertanto, questi trader vanno tutelati, in quanto possono cascare facilmente nella rete di chi gli promette facili guadagni senza alcuna preparazione.

Fatalmente, la prima MiFID è entrata in vigore nel 2007, all’alba degli scandali sub-prime e della nascita del Bitcoin. E chiaro che una stretta in favore di privacy e trasparenza alle piattaforme di trading online non può andare giù…

Mifid cos’è e cosa ha introdotto

La prima MiFID è la direttiva dell’Unione Europea 2004/39/CE, sotto forma di atto normativo emanato dal Parlamento europeo in data il 21 aprile 2004. Il suo obiettivo era la costruzione di un mercato finanziario integrato, efficace e competitivo nell’Unione europea (UE) e si inquadra nel più ampio “piano di azione per i servizi finanziari” (FSAP), varato nel 1999 e concretizzatosi in ben 42 direttive. E’ stata recepita dall’Italia nel 2007.

I suoi obiettivi erano quindi:

  • la tutela degli investitori, in base al grado di esperienza finanziaria
  • l’integrità dei mercati
  • il rafforzamento dei meccanismi concorrenziali, con l’abolizione dell’obbligo di concentrazione degli scambi sui mercati regolamentati
  • l’efficienza dei mercati, finalizzata anche a ridurre il costo dei servizi offerti
  • il miglioramento dei sistemi di governance delle imprese di investimento ed una migliore gestione dei conflitti di interesse

I 3 campi di azione sono:

  1. gli intermediari, vale a dire banche e imprese di investimento, che in Italia sono SIM e SGR
  2. le trading venues, che comprendono i gestori di mercati regolamentati, i gestori di sistemi MTF (Multilateral Trading Facility) e gli Internalizzatori Sistematici
  3. i soggetti che forniscono servizi di consulenza finanziaria

Anche la clientela delle imprese finanziarie deve essere divisa in 3 parti:

  • cliente al dettaglio (o retail): che non è né cliente professionale, né controparte qualificata
  • cliente professionale: qui rientrano i soggetti autorizzati a svolgere servizi di investimento, i governi nazionali e locali, gli enti pubblici, le Banche centrali e le istituzioni internazionali le società di diritto privato che superano determinati limiti di fatturato. Un cliente al dettaglio può chiedere di essere considerato professionale, dopo essersi sottoposto ad una valutazione di idoneità da parte dell’impresa di investimento
  • controparte qualificata: qui rientrano i clienti professionali, vale a dire le imprese di investimento, gli enti creditizi e assicurativi, i fondi pensione, Governi nazionali, Banche centrali e istituzioni internazionali. Per poter rientrare in questa categoria, deve essere lo stesso cliente a richiederlo

La MiFID I ha introdotto due test a carico degli intermediari che operano sui mercati finanziari:

  1. Test di adeguatezza: in caso di prestazione del servizio di consulenza finanziaria. Consiste nel fatto che l’intermediario ha l’obbligo di verificare che la consulenza fornita corrisponda agli obiettivi di investimento del cliente al quale è rivolta e che sia adeguata alle sue effettive risorse patrimoniali. Quindi, l’intermediario finanziario è tenuto ad acquisire tutte le info necessarie al fine di capire se le conoscenze e le esperienze del cliente sono sufficienti per una corretta valutazione della consulenza fornita. Detta in soldoni, deve proporre prodotti finanziari che il cliente comprende e può davvero permettersi di affrontare.
  2. Test di appropriatezza: destinato a tutti gli altri servizi di investimento. I criteri sono le informazioni e le esperienze di cui il cliente dispone riguardo allo specifico prodotto finanziario ed il livello generale di cultura finanziaria posseduta. Quindi, non si prende in considerazione l’aspetto economico, ma solo quello “culturale” in materia finanziaria. Questo test può essere evitato tramite la execution only, che però può riguardare solo strumenti finanziari non particolarmente complessi e deve essere richiesta espressamente dal cliente stesso. L’intermediario finanziario dovrà poi rendere noto di non effettuare il test di appropriatezza. L’execution only ha l’obiettivo di ridurre i tempi ed abbattere i costi, che altrimenti aumenterebbero ovviamente se si eseguisse il test di appropriatezza.

La MiFID ha altresì introdotto questi obblighi informativi appannaggio del cliente:

  • classificazione assegnatagli
  • eventuali conflitti di interesse che avrebbe qualora l’operazione andasse in porto
  • commissioni che pagherebbe a terzi
  • descrizione dettagliata degli strumenti finanziari
  • execution policy
  • informazioni sulle perdite che potrebbe incassare

La MiFID aveva introdotto anche due nuovi servizi di investimento, che così da 5 passavano a 7:

  1. Consulenza in materia di investimenti. Con essa si intendeva le raccomandazioni personalizzate che si fanno ai clienti, dietro loro espressa richiesta o per iniziativa dell’impresa di investimento stessa, riguardante una o più operazioni relative a strumenti finanziari.
  2. Gestione di sistemi di Multilateral Trading Facility (MTF). Per essi si intende quei sistemi multilaterali, funzionalmente simili ai mercati regolamentati, erogabili da un’impresa di investimento o da un gestore del Mercato regolamentato, sul quale sono ammessi a negoziazione sia strumenti quotati che non.