I finanziamenti su valori mobiliari rappresentano una particolare forma di prestito che si concretizza in un trasferimento temporaneo di titoli contro denaro, in due atti di compravendita diversi, uno a pronti e l’altro a termine ovviamente di segno opposto.
Le operazioni di finanziamento su valori mobiliari possono assumere diverse forme tecniche, quelle denominate con l’espressione anglosassone di security lending tra cui si annoverano il riporto, le operazioni di pronti contro termine ed il mutuo titoli. In questa guida focalizziamo l’attenzione sul riporto finanziario con un taglio di analisi comparativa con le altre operazioni di security lending, quali il mutuo titoli e pronti c/termine. Buona lettura.
Sommario
Il riporto: disciplina e tipologie
Il contratto di riporto è regolato dalla disciplina del Codice civile contenuta all’articolo 1548 c.c., secondo il cui dettato normativo è un contratto in base al quale una parte (riportato) trasferisce all’altra parte (riportatore) determinati titoli ad un certo prezzo. L’articolo 1548 c.c. recita “il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso il rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura stabilita”.
Alla scadenza stabilita e convenuta tra le parti, il riportatore deve trasferire al riportato la proprietà di titoli della stessa specie dei primi verso rimborso di un prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella stessa misura convenuta. Laddove, il prezzo a termine sia superiore al prezzo a pronti si parla di riporto con riporto, identificando un’operazione finalizzata a soddisfare una temporanea occorrenza di fondi; nel caso contrario, riporto con deporto, l’obiettivo è consentire la disponibilità di titoli per un determinato intervallo temporale. Si parla, infine, di riporto alla pari quando i due prezzi, a pronti contro termine, coincidono.
Riporto: funzionamento operativo
Nonostante la presenza di due operazioni di compravendita, il contratto di riporto è unico, dato che le due prestazioni di vendita a pronti e di acquisto a termine, vengono pattuite dalle parti contraenti in unico tempo e con un solo atto giuridico. Quale forma di finanziamento, il riporto, anche detto riporto finanziario o, secondo un’accezione più antica, di banca (tale definizione ricorreva in analisi tecnica bancaria passata, per distinguere il riporto di banca da quello di borsa, oggi sostituito dal prestito titoli o valori mobiliari), costituisce un’operazione a favore di un soggetto che dispone di valori mobiliari e che manifesta un fabbisogno finanziario di breve durata e di ammontare predefinito.
La banca, assumendo la veste di riportatore, eroga al cliente una somma corrispondete al valore di mercato dei valori mobiliari dedotti uno scarto di garanzia e gli interessi. Il prezzo a pronti è in genere ottenuto quale differenza tra il valore di mercato dei titoli ed uno scarto percentuale, la cui finalità è di fronteggiare eventuali ribassi delle quotazioni dei titoli; la maggiore entità del prezzo a termine rispetto a quello a pronti permette di configurare il costo dell’operazione che il cliente è tenuto a corrispondere all’intermediario.
Riporto finanziario ed anticipazione su titoli: confronto
Sebbene il riporto finanziario e l’anticipazione su pegno di titoli presentino alcune analogie, tra le due forme tecniche non mancano importanti elementi di distinzione: al riguardo, può essere utile l’analisi comparativa riportata e sintetizzata in tabella sottostante.
Caratteristiche | Anticipazione su titoli | Riporto finanziario |
Schema contrattuale | Contratto di prestito abbinato ad un contratto di pegno | Contratto unico caratterizzato da due operazioni di compravendita (l’una a pronti, l’altra a termine) |
Documenti probatori | Polizza di anticipazione | Fissato bollato, costo di natura fiscale proporzionale alla durata dell’operazione |
Proprietà dei titoli | Non si trasferisce, la banca deve restituire gli stessi titoli | Si trasferisce, la banca deve restituire titoli della stessa specie e dello stesso genere |
Scarto di garanzia | Richiesto dalla normativa | In alcuni casi potrebbe non essere applicato |
Tasso di interesse | Variabile se in conto corrente | Fisso per la durata del contratto |
Garanzia | La banca può richiedere l’integrazione della garanzia o la restituzione parziale del prestito | La banca non può richiedere un supplemento di garanzia (salvo apposita clausola) |
Estinzione | Estinguibile anche prima della scadenza | Estinguibile o rinnovabile solo a scadenza |
Riporto ed altre forme di security lending (Mutuo titoli e Pronti c/termine)
In tabella riportiamo le differenze che intercorrono nella prassi operativa tra il contratto di riporto finanziario, il mutuo titoli e l’operazione di Pronti c/termine):
Operazioni social lending | Titoli oggetto operazioni | Durata | Remunerazione |
Riporto |
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Mutuo titoli |
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Pronti c/termine |
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