Fideiussione: cos’è, a cosa serve, vincoli e tipologie

Nella vita concreta di ogni giorno capita quasi sempre che una persona che cerca casa in affitto, trova la soluzione che lo soddisfa e concorda con il proprietario il canone di locazione da versare mensilmente. Tuttavia, il proprietario non si fida e necessita di una garanzia che lo assicuri che il futuro inquilino onorerà l’affitto in maniera costante e puntuale, come accordi presi.

Nel caso in cui l’inquilino si trovi impossibilitato a pagare l’obbligazione assunta, il locatore vuole come garanzia la corresponsione di certo numero di mensilità. Il proprietario esige quindi che l’inquilino sottoscriva una polizza di fideiussione.

Il conduttore si può rivolgere ad una banca o ad una società di consulenza finanziaria e creditizia o ad una Compagnia assicurativa che lo assiste per l’erogazione della garanzia.

Questo è il funzionamento ed il meccanismo alla base della polizza fideiussoria nella realtà operativa e commerciale.

In questa guida, cerchiamo ulteriormente di approfondire la normativa in materia di garanzia fideiussoria focalizzando l’attenzione sulle parti coinvolte nello schema contrattuale, quante e quali tipologie di fideiussione sono offerte sul mercato, oltre alle clausole e condizioni più importanti.

Fideiussione: normativa e contratto

Ai sensi della normativa contenuta al Libro IV Codice civile, rubricato “Delle obbligazioni”, Titolo III Capo XXII, costituito da cinque sezioni, si devono leggere gli articoli dal 1936 al 1957 dedicati allo schema di Fideiussione.

Ai sensi dell’articolo 1936 del Codice Civile, si legge la definizione di fideiussione: “E’ fideiussiore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui.

La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza”.

Dall’interpretazione legislativa, si può carpire che la Fideiussione sia un contratto mediante il quale una persona (fideiussore) garantisce, con il proprio patrimonio l’adempimento di un’obbligazione contratta da altra persona. Si tratta di una definizione abbastanza “estesa” ed ampia che ingloba le varie forme e tipologie di garanzie fideiussorie esistenti nella prassi commerciale.

Nella realtà si stipulano diverse forme e schemi contrattuali di fideiussione ma, lo scopo principale sarà sempre lo stesso: avere una garanzia per un prestito di denaro. I contratti di fideiussione sono infatti ideate proprio per questo e, come sancisce lo stesso articolo 1937 contenuto nel Codice Civile, “la volontà di prestare fideiussione deve essere espressa”.

Si tratta di una polizza che viene stipulata a garanzia personale dato che la sottoscrizione del contratto obbliga il fideiussore o mallevadore a garantirsi personalmente verso il creditore di un terzo soggetto.

Il soggetto creditore in questo modo si tutela ulteriormente nei confronti del proprio debitore.

Ma, esiste una differenza con le altre forme di garanzie reali (pegno ed ipoteca)?

Rispetto al pegno e all’ipoteca, la polizza fideiussoria non è costituita su un bene specifico, ma sull’intero patrimonio del soggetto fideiussore.

Esistono differenti tipologie di fideiussione, in base alle esigenze del contraente, anche se lo scopo del contratto assicurativo rimane sempre il medesimo.

Ai sensi dell’articolo 1941 della disciplina codicistica, esistono dei limiti dato che “la fideiussione non può eccedere ciò che è dovuto al debitore, né può essere prestata a condizioni più onerose.

Può prestarsi per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose.

La fideiussione eccedente il debito o contratta a condizioni più onerose è valida nei limiti dell’obbligazione principale”.

Di concerto l’articolo 1942 Codice civile sancisce che “Salvo patto contrario, la fideiussione si estende a tutti gli accessori del debito principale, nonché alle spese per la denunzia al fideiussore della causa promossa contro il debitore principale e alle spese successive.”.

Fideiussione: parti coinvolte nello schema contrattuale

Dalla normativa sopra riportata, lo schema di funzionamento della polizza assicurativa prevede il coinvolgimento contestuale di tre figure:

  • il soggetto contraente (o debitore), ossia colui che richiede la fideiussione;
  • il soggetto beneficiario (o creditore), ossia colui che richiede la garanzia e ne beneficia nel caso di mancato pagamento;
  • il soggetto coobbligato (mallevadore o fideiussore) è la figura che si fa garante, affiancando il contraente e intervenendo a favore del beneficiario nel caso in cui il debitore non adempia all’obbligazione.

Il debitore, per ottenere la garanzia, deve pagare un certo corrispettivo. Nel caso in cui questo ultimo non adempia i propri obblighi nei confronti del creditore, questi può rivolgersi al coobbligato per ottenere quanto gli è dovuto.

Il mallevadore risponde in funzione della tipologia di fideiussione stipulata, esercitando l’azione di rivalsa nei confronti del contraente.

L’articolo 1944 del Codice civile recita: “Il fideiussore e obbligato in solido col debitore principale al pagamento del debito (1292 e seguenti, 1410).

Le parti però possono convenire che il fideiussore non sia tenuto a pagare prima dell’esclusione del debitore principale. In tal caso il fideiussore, che sia convenuto dal creditore e intenda valersi del beneficio dell’escussione, deve indicare i beni del debitore principale da sottoporre ad esecuzione (2268). Salvo patto contrario, il fideiussore è tenuto ad anticipare le spese necessarie”.

Si ricorda che l’articolo 1946 della disciplina codicistica prevede la possibilità che la fideiussione venga prestata da più persone.

Tipologie di fideiussione: bancaria ed assicurativa

Tra le forme più diffuse di polizze fideiussorie, si annoverano nella prassi commerciale quella bancaria ed assicurativa.

Le differenze che intercorrono dipendono in primis dall’istituto con cui viene stipulato il contratto che può essere una banca o una Compagnia assicurativa.

La fideiussione bancaria è quel contratto che il fideiussore stipula con un istituto di credito, che si obbliga a pagare quanto dovuto dal fideiussore nel caso in cui costui non assolva all’obbligazione assunta contrattualmente.

Inoltre, la fideiussione bancaria “immobilizza” un capitale pari al valore garantito, al contrario d i quella assicurativa.

La fideiussione assicurativa è stipulata con una Compagnia di assicurazione, che assume lo stesso onere della banca e la responsabilità del credito.

Questo tipo di polizza viene richiesta nelle gare pubbliche e nei bandi di concorso a livello europeo; infatti, viene stipulata tra il vincitore e l’ente che deve onorarlo.

Il vincitore si impegna a rispettare gli accordi e l’ente deve versare i soldi e, nel caso in cui uno dei due soggetti non rispettasse gli accordi, la Compagnia assicurativa interviene.

Esistono altre forme di polizza fideiussoria, a seconda della prospettiva degli attori coinvolti.

La fideiussione omnibus è una garanzia caratterizzata da due clausole aggiuntive: la clausola estensiva sancisce che il fideiussore ha l’obbligo di garantire sia i debiti in corso che quelli futuri, entro un importo massimo garantito e sancito a priori.

La clausola a prima richiesta sancisce che il garante è tenuto ad onorare su semplice richiesta scritta, senza sollevare obiezioni.

Altro fattore distintivo è la porzione di debito coperta dalla fideiussione: in quella solidale, il mallevadore è obbligato al pagamento dello stesso importo del prestito principale.

Con la fideiussione con beneficio di escussione il garante risponde solo per l’importo rimanente dopo il pagamento, l’escussione, da parte del soggetto debitore. La fideiussione parziale si limita ad una sola parte dell’importo del prestito principale.