Introdotta dal 1° gennaio 2013 la Fattura semplificata IVA assolve ad un ruolo di semplificazione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, ovvero uno snellimento delle spese contabili e di fatturazione.
Che cos’è la Fattura semplificata IVA? In sintesi, non è altro che una peculiare fattura nella quale sono contenute una quantità di informazioni minori rispetto a quelle che possiamo trovare in una fattura standard.
Sicuramente questa semplificazione si riflette dal punto di vista delle agevolazioni, dei vantaggi e dei minori oneri in capo ai soggetti che la devono emettere.
In questa guida approfondiamo la disciplina e la prassi commerciale della fatturazione semplificata IVA, in particolare l’attenzione deve essere posta sui soggetti interessati, in cosa consiste l’agevolazione, quando si può utilizzare e quando non si può utilizzare.
Sommario
Fattura semplificata IVA: di cosa si tratta e normativa
La fattura semplificata IVA è un documento contabile introdotto nel 2013 che contiene un numero di informazioni ridotte rispetto a quelle previste dalla fattura standard, come previsto dall’articolo 21 del d.p.r. 633/1972.
Al fine ultimo di recepire la nuova normativa sull’IVA comunitaria, la finalità dell’introduzione della fattura semplificata è quello di semplificare gli oneri amministrativi e spese contabili a carico delle imprese e delle Partite IVA.
Quali sono le fatture oggetto di semplificazione? Solo per le fatture di importo fino a 100 euro è consentito emettere quella semplificata, come consentito dalla legislazione fiscale.
La normativa sancisce la possibilità che in futuro l’importo limite possa essere innalzato fino a € 400 o addirittura eliminato per specifici settori d’attività.
Si tratta di un documento contabile introdotto dal novellato articolo 21 bis del d.p.r. 633/1972, il quale sancisce che deve riportare le seguenti indicazioni:
- a) data di emissione;
- b) numero progressivo che la identifichi in modo univoco;
- c) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;
- d) numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;
- e) ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il solo codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, il solo numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;
- f) descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;
- g) ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;
- h) per le fatture emesse ai sensi dell’articolo 26, il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.
Come si evince dal contenuto e dalle indicazioni sintetiche che la fattura semplificata deve riportare, ben si comprende come l’iter di redazione e di emissione della stessa da parte delle imprese sia estremamente semplificato e snellito.
Agevolazioni derivanti dalla fatturazione semplificata
La fattura semplificata IVA permette ai soggetti emittenti di fruire di alcune agevolazioni ascrivibili alle seguenti:
- possibilità di riportare solo il codice fiscale o solo la partita IVA;
- non è obbligatorio riportare dettagliatamente qualità, quantità e natura delle merci o servizi ceduti;
- è sufficiente riportare solo una generica indicazione dell’oggetto dell’operazione;
- possibilità di non suddividere imponibile ed imposta venendo ad indicare solo l’ammontare totale dell’operazione e l’aliquota di riferimento.
Soggetti interessati dalla fatturazione semplificata
Come sancito dall’articolo 21 Bis DPR 633/1972, le categorie di soggetti interessati dalla fatturazione semplificata sono quelli che emettono fatture il cui importo complessivo sia inferiore ai 100 euro.
Fattura semplificata: casi di esclusione
La fattura semplificata non può essere emessa per le seguenti tipologie di operazioni:
- cessioni intracomunitarie di cui all’articolo 41 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427;
- vendite a distanza;
- operazioni di cui all’articolo 21, comma 6-bis, lettera a) ovvero per operazioni prive del presupposto di territorialità.
Fattura semplificata: in quali casi può essere utilizzata
La fattura semplificata può essere utilizzata in due diversi casi:
- per le operazioni di importo complessivo non eccedenti a 100 euro;
- per le fatture «rettificative», commercialmente chiamate «note di addebito» o «note di accredito».
Inoltre, lo stesso articolo 21 Bis DPR n. 633/1972 sancisce che “Con decreto di natura non regolamentare il Ministro dell’economia e delle finanze può innalzare fino a quattrocento euro il limite di cui al comma 1, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate anche senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative ovvero le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli articoli 13, comma 4, e 21, comma 2”.