Diventare azionista: quali diritti e doveri? Un vademecum essenziale per non sbagliare

Sei desideroso di acquistare azioni e di diventare azionista? Bene, procediamo con l’analisi della disciplina legislativa di riferimento (diritto commerciale e societario) utile per comprendere i diritti spettanti, i doveri e gli obblighi da shareholder.

Azioni: diritti dell’azionista

L’azione rappresenta una quota del capitale sociale (il valore nominale della azione, che deve essere uguale per ogni azione, è dato dall’ammontare del capitale sociale diviso il numero di azioni) e conferisce all’intestatario una serie di diritti e di doveri nei confronti della società.

Si tratta di un titolo a reddito variabile e l’azionista vanta diritti a contenuto patrimoniale, amministrativo o di partecipazione:

  • Diritti a contenuto patrimoniale: diritto a partecipare agli utili ed al rimborso del capitale risultante dalla liquidazione della società, al diritto di opzione, al diritto di recesso ex art. 2437 c.c. Non possono essere distribuiti utili se le perdite precedenti hanno intaccato il capitale e occorre che essi risultino da un Bilancio regolarmente approvato. E’ comunque l’Assemblea dei soci che decide se l’utile debba essere distribuito o portato a riserva.
  • Diritti di partecipazione: diritto di voto che può essere limitato per alcuni particolari tipi di azioni. Con il voto il socio partecipa alla determinazione degli assetti societari con la scelta di amministratori e sindaci ed alla approvazione del Bilancio, delle operazioni straordinarie e ogni altra materia riservata per statuto all’Assemblea. Il valore delle azioni con diritto di voto limitato non può superare il 50% del capitale sociale per far sì che la società non venga controllata con una percentuale ridotta del capitale complessivo.

Gli altri diritti di partecipazione attengono alla possibilità di richiedere la convocazione dell’Assemblea, di farla rinviare se non sufficientemente informati, di impugnare le delibere assembleari, di denunciare al collegio sindacale fatti censurabili, e la possibilità di proporre azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

Obblighi degli azionisti

Obblighi per l’azionista sono: eseguire il conferimento (art. 2342 C.C.): in caso di costituzione è obbligatorio versare il 25% poi il resto a richiesta degli amministratori; non esercitare il diritto di voto nel caso sia in conflitto di interessi con la società (Art. 2373 C.C.). Il Conferimento è di regola in denaro, per i conferimenti in natura occorre la perizia di un perito nominato dal Presidente del Tribunale per stimare il valore dei beni apportati ed evitare di annacquare il capitale (Art. 2343 C.C.). Le Azioni relative ai conferimenti in natura devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Le azioni delle società quotate sono nominative con l’eccezione di quelle di risparmio.

Il loro trasferimento si attua tramite annotazione sul titolo e sul libro soci oppure mediante girata autenticata da un Notaio. (Art. 2355 C.C.). Tale ultimo trasferimento non ha efficacia nei confronti della società sino alla annotazione nel libro soci, da effettuarsi obbligatoriamente dalla società stessa dopo la presentazione del titolo da parte dell’ultimo giratario che si dimostra possessore in base ad una serie continua di girate. Le azioni al portatore si trasferiscono mediante consegna dei titoli.

Limitazioni al trasferimento dei titoli

Limitazioni al trasferimento dei titoli azionari si hanno in quelle società in cui gli statuti prevedono la “clausola di gradimento”; con la riforma del Diritto Societario si considera ammissibile solo quando sono chiaramente definiti i criteri di valutazione del gradimento. Le azioni devono essere di pari valore nominale e non possono essere emesse sotto la pari (valore dei conferimenti inferiore al capitale sociale) a tutela dei terzi creditori. Con la riforma si è ammesso che l’assegnazione delle azioni sia non proporzionale ai conferimenti effettuati da ciascun socio se previsto nell’Atto Costitutivo (Art. 2346 c. 4° C.C.).

In caso di aumento di capitale successivo alla costituzione è possibile che l’azione sia emessa con sovraprezzo: cioè il conferimento che deve effettuare chi compra le nuove azioni (prezzo di emissione) è superiore al valore nominale delle azioni acquistate e la differenza si chiama sovraprezzo di emissione.

Il valore reale o effettivo è dato poi dal valore sul mercato o stimato della azione. Non possono essere emesse con voto plurimo e quelle della stessa categoria danno uguali diritti. Il nuovo diritto societario ha permesso tuttavia alle società di creare categorie di azioni personalizzate, con contenuti liberamente determinati, superando così la rigida distinzione tra categorie che era nel codice civile pre-riforma (Art. 2348 C.C.). Un’ulteriore emissione di azioni (aumento di capitale) è possibile solo se le azioni emesse precedentemente sono interamente liberate.

In caso di trasferimento di azioni non completamente liberate, chi ha proceduto alla vendita è solidalmente responsabile con l’acquirente per il versamento dei decimi residui per un periodo di tre anni dall’annotazione del trasferimento nel libro soci. La prima richiesta deve essere effettuata però nei confronti del possessore del titolo.

Limiti all’acquisto di Azioni proprie

Per quanto concerne i limiti all’acquisto di azioni proprie, è previsto un massimo importo pari all’ammontare degli utili distribuibili e delle Riserve disponibili risultanti dall’ultimo Bilancio regolarmente approvato, con un limite massimo del 10% del Capitale sociale e obbligo di approvazione dell’Assemblea, per evitare annacquamenti di capitale. Possono essere acquistate soltanto Azioni liberate (Art. 2357 C.C.).