Conto corrente pignorato dal creditore: cosa fare e cosa dice la legge

Un soggetto debitore che abbia subito un’azione di pignoramento del proprio conto corrente da parte di un qualsiasi soggetto creditore, si trova costretto a “correre ai ripari” aprendone un altro ex novo.

Ma come deve comportarsi il soggetto che abbia subito un pignoramento del conto corrente da parte di un creditore? L’unica soluzione è quella di procedere con l’apertura di un nuovo conto corrente, non essendovi alcun divieto o interdizione prevista dalla normativa legale.

Tuttavia, occorre ricordare che questa soluzione nasconde un rischio legato al fatto che il pignoramento possa “estendersi” anche al nuovo rapporto bancario, consentendo al creditore di soddisfarsi anche sulle somme depositate su quest’ultimo.

Questa guida si prefigge lo scopo di approfondire quali siano gli escamotage che un soggetto debitore che abbia subito un pignoramento del conto corrente possa mettere in atto; inoltre, è bene comprendere che cosa dica la normativa legislativa in merito alla presenza di più rapporti di conto corrente.

Pignoramento del conto corrente del debitore

Il creditore, laddove vanti un credito documentato nei confronti di un soggetto debitore, può procedere al pignoramento del conto corrente: si chiama anche pignoramento presso terzi, in quanto coinvolge la banca che risulta come soggetto “terzo”.

La scelta esercitata dal creditore di chiedere il pignoramento del conto corrente del debitore spetta al creditore, ma deve essere ugualmente disposta da un giudice.

Il creditore opta per esercitare l’azione di pignoramento del conto corrente del debitore quando ritiene che ci siano abbastanza riserve per vedere onorato il proprio credito, ma occorre comunque attendere la relazione della banca che deve comunicare il saldo del conto stesso.

Una volta che si ha azione di pignoramento, il conto è indisponibile sia per il soggetto intestatario che per la banca stessa che non potrà più eseguire alcuna operazione (ad esempio i pagamenti utenze domestiche).

Accordo “bonario” tra creditore e debitore

Nel caso in cui tra il soggetto creditore ed il debitore corrano buoni rapporti si può trovare una soluzione “pacifica” tra le parti: l’avvocato del debitore trova un accordo con il consulente legale del creditore, che si sostanzia in un pagamento immediato di una somma parziale e, per la parte residua, ci si accorda su un pagamento rateale.

Si tratta di una mediazione tra le parti, una soluzione “bonaria” che viene portata all’attenzione del giudice, il quale dispone la ratifica del pignoramento.

Il debitore non perde la disponibilità del conto corrente, ma deve far fronte al debito in tempi più brevi oltre che sborsare subito una somma, mentre il creditore ottiene una somma leggermente inferiore ed ottiene anche la soddisfazione del credito in tempi molto più brevi.

Conto corrente pignorato: cosa fare

Nei casi in cui tra creditore e debitore non “corrano buoni rapporti” e non si possa pervenire alla soluzione bonaria sopra riportata, il problema centrale per il debitore è comprendere se il pignoramento si estende a tutti i rapporti di conto corrente oppure se rimane “circoscritto” al primo conto e non a quelli aperti successivamente.

Cosa dice la legge a tale proposito? Occorre fare una distinzione a seconda che dei casi in cui il conto corrente possa essere aperto presso lo stesso istituto bancario ove è stato pignorato il conto corrente.

Diverso il caso in cui il conto sia aperto in una banca diversa da quella dove si è proceduto al pignoramento; inoltre, è necessario tenere debitamente conto del momento in cui si apre il nuovo rapporto di conto corrente.

Apertura di un conto corrente presso stessa banca: cosa dice la legge

Se il debitore apre un nuovo rapporto di conto corrente presso la stessa banca ove si trova il conto corrente pignorato, occorre distinguere diverse casistiche:

  • se il nuovo conto viene aperto prima dell’avvio del pignoramento, ma dopo avvenuta notifica dell’atto di precetto, il pignoramento si estende a tutti i rapporti in essere con il medesimo istituto di credito. La banca, nel momento in cui fornisce al creditore la dichiarazione circa la presenza di somme di cui è debitrice verso il soggetto pignorato, è tenuta a “bloccare” tutti i depositi ed ha luogo il c.d. “pignoramento presso terzi”;
  • se il nuovo conto viene aperto dopo l’ordinanza del giudice con cui vengono assegnate le somme pignorate al creditore, il nuovo conto corrente non viene pignorato. Il creditore sarà tenuto ad avviare un nuovo pignoramento.

Apertura conto corrente presso altro istituto bancario

Se il nuovo conto corrente viene acceso presso una banca diversa da quella in cui è stato eseguito il primo pignoramento del conto, sicuramente si hanno maggiori certezze che l’istituto di credito non rilasci dichiarazioni al creditore che voglia procedere con il pignoramento.

Tuttavia, nel caso in cui avvenga il primo avvio della procedura di pignoramento con la notifica dell’atto, non si può mai sapere che il creditore venga a conoscenza di tutti i rapporti di conto corrente che ha in essere con vari istituti di credito. Meglio attendere l’avvio della procedura, altrimenti il creditore potrebbe soddisfarsi su tutti i conti aperti presso i vari istituti di credito.

Si ricorda che ogni creditore può farsi autorizzare dal Presidente del Tribunale a verificare, all’interno dell’anagrafe dei conti correnti, in quale istituto di credito il debitore vanta uno o più rapporti di credito.