Azioni di risparmio: cosa sono e che diritti attribuiscono rispetto alle azioni ordinarie?

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci azionisti di una società per azioni (SpA) che sono rappresentate da documenti, i titoli azionari, che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. Il capitale sociale sottoscritto dagli azionisti in una società per azioni è diviso in un numero predeterminato di parti di ammontare identico e ciascuna parte costituisce un titolo azionario, attribuisce identici diritti nella società e verso la società. La singola azione viene a rappresentare l’unità minima di partecipazione al capitale sociale e l’unità di misura dei diritti sociali; per questo è indivisibile.

Se più soggetti diventano titolari di un’azione devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società (articolo 2347 c.c.). Inoltre, ciascun socio diventa titolare non d un’unica quota di partecipazione, bensì di tante quote di partecipazione quante sono le azioni sottoscritte. Ciascuna azione costituisce una partecipazione tendenzialmente distinta ed autonoma rispetto alle altre possedute dallo stesso soggetto.

Dunque, i caratteri tipicizzanti che contraddistinguono i titoli azionari sono ascrivibili ai seguenti: uguaglianza di valore e dei diritti, autonomia, indivisibilità, circolarità. Tuttavia, se questo è vero per tutte le azioni ordinarie non vale per le azioni speciali e, in questa guida, ci occupiamo proprio di questa categoria di titoli azionari, in particolare, delle azioni di risparmio.

Categorie speciali di azioni

Sono categorie speciali di azioni quelle fornite di diritti diversi da quelli tipici previsti dalla disciplina legale. Le azioni speciali si contrappongono alle azioni ordinarie e possono essere create con lo Statuto o con successiva modificazione dello stesso. La presenza di categorie speciali di azioni comporta una modifica nell’organizzazione interna della società, per la contemporanea presenza di diversi gruppi di azionisti con interessi parzialmente non coincidenti.

Se, infatti, esistono diverse categorie di titoli azionari, le deliberazioni dell’Assemblea generale che pregiudicano i diritti di una di esse devono essere approvate anche dall’Assemblea speciale della categoria interessata. Alle Assemblee speciali si applica la disciplina delle Assemblee straordinarie, se le azioni speciali non sono quotate, mentre se sono quotate, si applica la disciplina degli azionisti di risparmio.

Le azioni di risparmio: disciplina legislativa

Tra le categorie speciali di azioni espressamente regolate meritano una specifica considerazione le azioni di risparmio che costituiscono insieme alle azioni privilegiate a voto limitato, la risposta ad un’esigenza unitaria: quella di incentivare l’investimento in azioni offrendo ai risparmiatori titoli meglio rispondenti ai loro specifici interessi. Titoli che tengano debitamente conto del disinteresse degli stessi per l’esercizio dei diritti amministrativi e del preminente rilievo attribuito invece a contenuto patrimoniale ed alla redditività dei titoli azionari.

Le azioni di risparmio sono state introdotte dalle Legge 216/1974 e con esse è avvenuta la distinzione sostanziale che intercorre tra azionisti imprenditori ed azionisti risparmiatori. Le stesse azioni di risparmio sono del tutto prive del diritto di voto.

Le azioni di risparmio, diversamente dalle azioni a voto limitato, possono essere emesse solo da società le cui azioni ordinarie sono quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione Europea, sia in sede di aumento di capitale, sia in sede di conversione di azioni già emesse richiedendosi al riguardo una delibera dell’assemblea straordinaria solo per attribuire ai soci il diritto di conversione.

Le azioni di risparmio non possono superare, in concorso con le altre categorie speciali di azioni a voto limitato, la metà del capitale sociale (articolo 2351, secondo comma); la legge prevede meccanismi volti ad evitare che, in conseguenza della riduzione del capitale sociale per perdite, il valore nominale delle azioni di risparmio e delle eventuali azioni a voto limitato superi stabilmente la metà del capitale sociale complessivo.

Azioni di risparmio: i diritti amministrativi

Le azioni di risparmio sono prive del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie; di esse non si tiene conto per il calcolo dei relativi quorum costitutivi o deliberativi. Non si tiene conto delle stesse neppure per il computo delle aliquote di capitale richieste per l’esercizio dei diritti attribuiti alle minoranze: convocazione dell’Assemblea su richiesta della minoranza, rinuncia e transazione sull’azione sociale di responsabilità esercitata dalla minoranza.

Agli azionisti di risparmio deve escludersi, ad oggi, che possa essere riconosciuto il diritto di intervento in Assemblea ed il diritto di impugnare le delibere assembleari invalide. Non è contestabile che anche gli azionisti di risparmio siano soci e la loro posizione debba essere equiparata a quella degli azionisti ordinari.

I diritti patrimoniali riconosciuti agli azionisti risparmiatori

Le azioni di risparmio sono “dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale” e l’atto costitutivo “determina il contenuto del privilegio, le condizioni, i limiti, le modalità, i termini per il suo esercizio”, nonché i diritti spettanti alle azioni di risparmio in caso di esclusione dalla quotazione delle azioni ordinarie o di risparmio, per le quali la quotazione in mercati regolamentati è normale.

Assemblea speciale degli azionisti risparmiatori

L’Assemblea speciale delibera sugli oggetti di interesse comune e, in particolare, sull’approvazione delle delibere assembleari societarie che pregiudicano i diritti della categoria sulla transazione delle controversie con la società.

Delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune e sull’azione di responsabilità nei suoi confronti; nonché sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto.