Alla morte di un qualsiasi soggetto giuridico subentrano determinate conseguenze giuridiche: il decesso, infatti, spesso prevede l’estinzione totale di alcuni diritti di carattere puramente personale e la trasmissione di alcuni particolari diritti giuridici a tutti quei soggetti designati come eredi.
Tali soggetti possono essere rappresentati dai parenti più prossimi considerando il grado di parentela, ma possono anche essere designati dal defunto in seguito all’instaurazione di legami non di natura sanguigna o parentale.
Questo approfondimento normativo ĆØ conosciuto meglio nella disciplina del diritto civile come apertura della successione: si tratta di tutto quellāiter in cui i soggetti chiamati a succedere verranno determinati ed incaricati delle loro responsabilitĆ giuridiche, tenendo debitamente conto di quanto ĆØ stato deciso dal defunto prima del suo decesso.
Scopriamo assieme come funziona l’apertura della successione e cosa caratterizza questo processo.
Sommario
- 1 Apertura della successione: quando avviene?
- 2 Apertura della successione: differenze tra eredi e chiamati
- 3 Morte presunta: quando si apre la successione?
- 4 Apertura della successione: vocazione e delazione
- 5 Apertura della successione: lāaccettazione espressa dellāereditĆ
- 6 Rinuncia allāereditĆ
Apertura della successione: quando avviene?
Agli articoli 456 e seguenti, nel secondo libro del Codice civile, trova compiuta disciplina la fase inerente allāapertura della successione, quanto cioĆØ si verifica quando una persona fisica cessa di vivere.
In campo giuridico, essendo la successione quel naturale processo di estensione dei diritti e dei doveri designati dal precedente titolare ormai defunto ai suoi eredi, possiamo affermare che l’apertura della successione avviene nell’esatto momento in cui viene accertato il decesso del de cuius.
Questo “momento” avrĆ una discreta importanza in quanto rappresenterĆ il limite prescrizionale in base al quale avviare la pratica di successione dei beni ai relativi eredi o ai soggetti ritenuti beneficiari.
In particolar modo, influisce l’ultimo luogo di domicilio in cui il soggetto defunto ha intrapreso tutte le sue relazioni ed interessi principali.
In buona sostanza, non verranno valutate le posizioni in cui risiedono determinati beni di natura patrimoniale in quanto non giuridicamente valide.
Apertura della successione: differenze tra eredi e chiamati
Ai fini della trattazione dellāapertura della successione, ĆØ importante dare una definizione di eredi e di chiamati.
I chiamati coloro che, in seguito allāapertura della successione, pur avendo unāaspettativa sulla posizione giuridica del de cuius non hanno ancora perfezionato unāaccettazione nĆ© espressa nĆ© tacita.
Gli eredi, invece, sono coloro che compiono un atto di accettazione dellāereditĆ espressa od anche tacita.
Morte presunta: quando si apre la successione?
Nel caso in cui la morte di un dato soggetto giudico avvenga di fatto, la data dell’apertura della successione potrĆ essere facilmente determinata.
Tuttavia, in caso di morte presunta, ovvero in tutti quei casi in cui la morte del soggetto non è stata accertata di fatto ma solamente in diritto, la determinazione della data di apertura sarà più difficile.
Sussistono molteplici casi e condizioni in cui appare difficile determinare con esattezza la morte di un individuo: basti pensare ad una scomparsa a seguito di unāescursione improvvisa, di un allontanamento da casa o di tutte quelle patologie che, benchĆ© compromettano la capacitĆ intellettive e dinamiche di un soggetto, non ne comportano la morte immediata.
In questi casi sarĆ , infatti, il giudice a dover dichiarare nella sua sentenza tutti i dati relativi all’apertura della successione, stabilendo inoltre il luogo effettivo per l’inizio del provvedimento.
Apertura della successione: vocazione e delazione
Subito dopo l’apertura della successione diviene quindi possibile determinate con assoluta certezza quali sono gli eredi ed i relativi diritti testamentari o legali ad essi attribuiti.
à bene precisare che la successione in questo caso può avvenire o a seguito della stesura in vita di volontà testamentarie ad opera del defunto o, in assenza di testamento, per via legale, a seconda di precisi criteri giuridici e parentali.
Che la successione sia quindi legittima o attuata a seguito di una volontĆ testamentaria, verrĆ attuata la cosiddetta vocazione, ossia la chiamata per legge di tutti gli individui designati ed inclusi nel testamento.
Tuttavia, per procedere sarĆ necessario che il vocato accetti di subentrare nei rapporti giuridici del soggetto defunto e che, quindi, egli accetti la delazione.
Questi termini ricorrono frequentemente quando si tratta di individuare le posizioni testamentarie ed è bene distinguerli in quanto presentano effetti molto diversi: una persona soggetta a vocazione può infatti decidere se accettare o meno la trasmissione in eredità di determinati diritti, doveri e beni passando così alla delazione degli stessi.
Sussistono molti casi in cui un soggetto votato non presenta ancora le caratteristiche per poter essere definito delato: ad esempio, nel caso di un erede che non ha ancora raggiunto la maggiore etĆ prevista dal testamento per l’adempimento dei suoi diritti e doveri.
In questo caso, si dovrĆ attendere il raggiungimento di tali requisiti e delegare temporaneamente le responsabilitĆ decisionali ad un altro soggetto, se non incluso nel testamento.
Apertura della successione: lāaccettazione espressa dellāereditĆ
Il legislatore prevede la possibilitĆ di perfezionare unāaccettazione espressa dellāereditĆ , mediante dichiarazione da rendersi per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Ricordiamo in questa sede che lāaccettazione dellāereditĆ con beneficio dāinventario determina che gli eredi rispondano delle obbligazioni assunte dal defunto nei limiti dellāattivo patrimoniale lasciato dallo stesso.
Rinuncia allāereditĆ
Entro il termine prescrizionale di dieci anni in cui ĆØ possibile accettare espressamente, i chiamati hanno la possibilitĆ di rinunciare allāereditĆ (cfr. lāart. 480 cod. civ.).
Ricordiamo che la rinuncia all’ereditĆ deve essere fatta con una dichiarazione:
- ricevuta dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si ĆØ aperta la successione,
- ricevuta da un Notaio.
La dichiarazione della rinuncia dellāereditĆ deve essere inserita nel Registro delle successioni conservato dal Tribunale.
La rinuncia allāereditĆ può essere impugnata sia da parte dei creditori (art. 524 cod. civ.), sia da parte del soggetto che ha rinunciato (art. 526 cod. civ.).